L’accordo di separazione tra due coniugi, concluso nell’ambito di una negoziazione assistita e riguardante il trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili, deve essere autenticato da un notaio. Questo è quanto chiarito, di recente, dalla Cassazione nella sentenza 21 gennaio 2020 n. 1202.
La decisione, scaturita da un’autentica notarile di un verbale di un accordo di separazione apposta con la sola lettura alle parti dell’orario di sottoscrizione, riafferma la competenza escluisiva notarile in caso di accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzi quando contenenti anche i trasferimenti di diritti reali immobiliari.
La Suprema Corte ha statuito che: “Ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al decreto legge n. 132 del 2014, art. 6, convertito in legge n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo decreto legge n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3”.
Di parere opposto, invece, il minoritario filone giurisprudenziale alimentato dal Tribunale di Pordenone (già oggetto di un nostro contributo) che, con una pronuncia del 16 marzo 2017, aveva autorizzato la trascrizione, nei Registri Immobiliari, di un passaggio di proprietà nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita tra due coniugi, in fase di separazione, senza coinvolgere minimamente il notaio. Così, dopo il c.d. Caso Pordenone gli avvocati si vedono attribuire, per la prima volta in Italia, una potestà certificativa con conseguente ampliamento delle loro competenze.
La questione è stata, quindi, rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 3089/2019: solo l’autorevole parere della Cassazione sarà in grado di risolvere il contrasto giurisprudenziale chiarendo se la deroga, espressa dal Tribunale di Pordenone, alla regola dell’autentica notarile ai fini della trascrizione, sia priva o meno di fondamento.
In attesa della decisione, dal canto nostro, non possiamo non ricordare che la necessità di un controllo pubblico è principio essenziale del sistema della pubblicità immobiliare volto a garantire la certezza dei traffici giuridici. La trascrizione di un qualsiasi atto non può prescindere dal controllo di legalità, formale e sostanziale, effettuato dal Notaio. Solo quest’ultimo, pubblico ufficiale soggetto a continui controlli da parte dello Stato, è in grado di garantire e preservare la completezza e la correttezza dei dati contenuti nei Registri Immobiliari.
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