Rinegoziazione dei mutui, prassi e resistenze delle banche

da | 27 Feb 2020 | immobiliare, leggi

Durante la pausa natalizia, avevamo esposto la novità legislativa di cui all’articolo 41-bis della legge n. 157/2019 che legittima, soddisfatti gli stringenti requisiti e le condizioni elencate dalla stessa norma, i proprietari di immobili “prima casa” oggetto di procedura esecutiva a rinegoziare un mutuo esistente ovvero di surrogarlo.

Ad integrazione e quale premessa di quanto si dirà in seguito, si rimanda preliminarmente a quel contributo.

Ebbene, è nostra intenzione ritornare oggi sul medesimo tema non più per affrontare elementi oggettivi attinenti alla normativa ed alla procedura per la richiesta della rinegoziazione del mutuo o della sua surrogazione – ormai ben noti – bensì per meglio comprendere il risvolto applicativo di detta possibilità.

Cosa succede nel concreto quando un debitore esecutato si rivolge ad una banca a cui chiede di rinegoziare o surrogare un finanziamento in essere oggetto di procedura esecutiva?

Sembrerebbe che la tutela al debitore esecutato, sebbene sia ormai conclamata in astratto dalla norma, non venga ottenuta con facilità nella prassi sia perchè non sempre si ritengono soddisfatti congiuntamente i requisiti richiesti dal comma secondo dell’articolo 41-bis sia per le perplessità o il non interesse delle banche, che occorre considerare e comprendere, e che possono sfociare in un rifiuto da parte dell’istituto di credito.

La garanzia normativa – indubbiamente vantaggiosa affinchè l’esecutato possa recuperare il proprio bene – è portatrice di altrettanti vantaggi per le banche? Quali i fattori che potrebbero causare il rifiuto da parte della banca?

Occorre premettere che non vi sono divieti impartiti alle banche ostativi dell’accoglimento della richiestadel debitore esecutato: si tratta di operazione prevista dalla legge, da attuarsi senza particolari problemi qualora vi siano i presupposti di legge.

Il soggetto che è intenzionato ad avvalersi dell’operazione come prevista dalla legge è consigliabile effettui un primo tentativo di richiesta presso la propria banca, ossia quella con cui ha posto in essere il contratto di mutuo che si intende rinnovare o surrogare.

Tra i vantaggi che l’operazione in esame offre alle banche vi è sicuramente il mantenimento di clienti (in caso di rinnovazione del mutuo) ovvero l’incremento della clientela (nel caso di surroghe).

Quanto alle perplessità delle banche che generano disinteresse per l’operazione, sino al rifiuto della richiesta, rilevano una serie di aspetti, che sono esaminati con attenzione dalle banche per ogni richiesta di finanziamento.

Il debitore esecutato che si rivolge alla banca chiedendo rinegoziazione o surrogazione del mutuo al fine di recuperare un bene ormai all’asta è purtroppo catalogato quale “cliente cattivo pagatore” dalla banca in quanto il bene è ormai oggetto di procedura esecutiva.

Ancora, il debitore esecutato deve prevedere che la banca effettuerà, ai fini dell’accoglimento o del rifiuto della sua richiesta, anche nel rispetto dell’autonomia interna alla banca medesima e previo confronto con l’ordine generale in caso di problematiche più importanti, una valutazione di affidabilità del clienteovvero controllerà la sua capacità redditualee di rimborsononché il suo merito creditizio, rilevandola capacità concreta del richiedente di sostenere il finanziamento,in particolare la la rata mensile, considerate anche le differenti spese.

Da ultimo, la banca valuterà se il soggetto richiedente è iscritto “a sofferenza” presso la Centrale di Rischi in Banca d’Italia, iscrizione che avviene a seguito di non ottemperanza del pagamento delle rate di un mutuo, di intimazione di pagamento, di reiterato inadempimento e di attribuzione della pratica ad una società di recupero crediti, la quale non recupera le rate non saldate, neanche a seguito dei tentativi bonari possibili.

Qualora vi sia “sofferenza” nel sistema sul soggetto richiedente, la banca quasi sicuramente rifiuterà la richiesta del debitore esecutato, schedato ormai quale “cattivo pagatore”, impossibilitato a rimediare.

In conclusione, la possibilità di rendere concreta la previsione di legge esiste: le banche non hanno ordini interni che vietano o limitano l’accoglimento delle richieste dei debitori esecutati.

E’ bene, tuttavia, che il debitore esecutato consideri e comprenda una serie di circostanze che la banca valuterà per il buon esito della richiesta.

Occhio dunque – per non ritrovarsi dinnanzi ad uno spiacevole e inaspettato rifiuto alla propria capacità reddituale e di rimborso, all’assenza di “sofferenza”, al merito creditizio, nonché al soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti dalla normativa!

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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