Si torna sul tema Coronavirus per dettagliare le misure adottate con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 a proposito dei mutui, già anticipate nel precedente articolo quando il Governo era intento a vagliare le possibili soluzioni all’attuale stato emergenziale.
Il Decreto Cura Italia – qui la sintesi di tutti i provvedimenti adottati – derogando l’ordinaria disciplina del Fondo Gasparrini di cui alla legge 244/2007, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo chi è proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale e chi è titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore ad euro 250.000, quando si verificano specifiche situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare ed in particolare:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
– cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia,
– morte o riconoscimento di grave handicap ovvero invalidità civile non inferiore all’80%,
–ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni in relazione all’emergenza Coronavirus.
L’art. 54 del Decreto legge in questione estende i benefici del Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionistiche autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturatodell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; non richiede, invece, la presentazionedell’indicatore della situazione economica equivalente, c.d. ISEE.
Attenzione, però, agli interessi!
Se l’originaria previsione rimetteva al Fondo il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione al netto della componente di spread fissata da ciascuna banca, Il comma 2 dell’art. 54 del Decreto Legge 18/2020, invece, stabilisce che nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione e presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Va da sé, dunque, che se la sospensione riguarda tutta la rata del mutuo, conto capitale ed interessi, alla ripresa dei pagamenti bisognerà pagare la metà degli interessi accumulati fino a quel momento.
Come fare richiesta per la sospensione? La domanda deve essere presentata direttamente alla Banca erogatrice del mutuo, compilando un modulo apposito che sarà disponibile sul sito ufficiale istituzionale del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA non appena saranno emanati i provvedimenti attuativi del Decreto Cura Italia. La banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione probatoria, verificherà i requisiti suddetti e, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, invierà telematicamente il tutto a CONSAP SPA, che, a sua volta, entro 15 giorni lavorativi comunicherà alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo.
Rimane da capire quanto effettivamente questa misura – sicuramente utile – possa però essere determinante per contenere i primi effetti economici dell’epidemia. Una prima – seppur parziale – analisi può essere strutturata partendo dai numeri. Il limite di importo del mutuo per accedere alla sospensione è speculare a quello per richiedere la garanzia del Fondo prima casa, che – dal 2015 ad oggi – ha assistito circa 170.000 finanziamenti. Ancora, in Italia circa il 70% delle compravendite residenziali (circa 600.000 annue) riguarda immobili dal valore inferiore ad euro 250.000,00, con un’incidenza dei mutui di circa il 60% sul totale dei trasferimenti. La durata media – invece – di un finanziamento bancario ipotecario è di circa 25 anni.
Incrociando questi dati e volendo procedere ad una previsione indicativa è possibile ipotizzare che centinaia di migliaia di famiglie potrebbero volere ricorrere al pagamento della sospensione delle rate del proprio mutuo, e questo sicuramente darà loro respiro in una fase assolutamente critica.
Rimane tuttavia il problema del “dopo”, ad emergenza (sanitaria) terminata e con l’economia totalmente da ricostruire. Come sopra illustrato gli stessi beneficiari della misura citata dovranno rimborsare, oltre le rate che ritorneranno a decorrere, anche metà degli interessi nel mentre maturati. Ancora, tutto ciò dovrà avvenire con persone che potrebbero avere perso il lavoro o prive comunque di fonti di reddito. A cascata le diffuse difficoltà di rimborso dei finanziamenti porteranno ad una inevitabile stretta creditizia, con un effetto domino tragico su ciò che resta nel Paese.
In breve, bene la sospensione del pagamento del mutuo, ma da sola non è assolutamente sufficiente e consente di guadagnare solo poche settimane. I provvedimenti devono necessariamente essere a più ampio orizzonte e riguardare da un lato sostegni specifici al settore immobiliare (ad es. rifinanziamento del fondo prima casa e rinnovo anche nei prossimi anni delle agevolazioni fiscali in essere) e dall’altro misure a tutela di chi più pagherà questa crisi. Su questo fronte se sicuramente la cassa integrazione aiuterà i lavori dipendenti (fino a quando disponibile: si parla di 13 miliardi al mese necessari e di decreti da 25 miliardi, in breve sette settimane di autonomia poi il nulla) rimangono totalmente priva di tutele il mondo delle partite IVA. E – aldilà dell’elemosina dei 600,00 euro – qui già il Notaio Fabio Cosenza ha fornito un primo spunto da cui ri-partire.
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