L’interpretazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – dell’art. 62 del decreto c.d. “Cura Italia” è stata decisiva per comprendere se la sospensione dei termini riguardasse anche le dichiarazioni di successione, come trattato nella nostra ultima pubblicazione.
Cosa succede, invece, per gli atti pubblici, le scritture private autenticate ovvero gli atti giudiziari da registrare i cui termini sono in scadenza o scaduti?
Ancora una volta è l’Agenzia delle Entrate che ci fornisce un’interpretazione estensiva della disposizione del decreto “Cura Italia” relativa alla sospensione degli adempimenti tributari, al fine di contenere la circolazione di persone sul territorio nazionale durante la pandemia in corso.
In particolare, nel paragrafo 1.12 della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la registrazione, anche in termine fisso, degli atti notarili – sia in forma cartacea che in modalità telematica – può essere sospesa se il termine per la registrazione stessa scade tra l’8 marzo e il 30 maggio 2020.
Se, però, l’adempimento della registrazione di tali atti dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni (art. 62, sesto comma, decreto “Cura Italia”), il versamento dell’imposta di registro potrà essere pagata senza sanzioni ovvero interessi entro il 31 maggio 2020 sia in un’unica soluzione che a rate (fino a 5) mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020 (art. 62, quinto comma, decreto “Cura Italia”).
La circolare n. 3/E, tuttavia, non illustra la posizione dell’AE rispetto alla modalità ed al termine di pagamento dell’imposta di registro, generando pertanto dei dubbi circa i diversi termini previsti dal “Cura Italia”, che si ipotizza troveranno applicazione.
Da ultimo, sempre nella circolare in esame, al paragrafo 1.21, l’AE tratta della sospensione della registrazione di contratto di locazione e della relativa imposta di registro: qualora il contribuente si avvalga della sospensione dei termini per la registrazione del contratto di locazione, anche l’obbligo del versamento dell’imposta di registro è sospeso, essendo subordinata la liquidazione dell’imposta di registro alla richiesta di registrazione dell’atto.
In breve – si ripete – la registrazione non è obbligatoriamente sospesa, ma trattasi di una facoltà che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, in via interpretativa, a contribuenti e relativi sostituti d’imposta. Ad ora, per entrare nel dettaglio, il nostro studio sta continuando regolarmente ad incassare dai propri clienti gli importi relativi agli oneri fiscali e a versarli nel termine di 30 giorni all’Erario.
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