La normalità sembra essere ancora lontana… Così per favorire la ripresa economico finanziaria del nostro Paese è stato pubblicato, in data 9 aprile 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, il c.d. Decreto Liquidità.
Si tratta del Decreto Legge n. 23/2020 recante misure urgenti, per una valore complessivo pari a 400 miliardi di euro, riguardanti accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e ulteriori sospensioni per gli adempimenti fiscali e la giustizia.
Tra le misure adottate spiccano:
– le garanzie concesse, fino al 31 dicembre 2020, da parte dello Stato attraverso la società SACE del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuano finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma, il tutto al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese (Art. 1);
– il potenziamento del Fondo di Garanzia PMI (Art. 13);
– la sottoscrizione semplificata dei contratti aventi ad oggetto servizi bancari e finanziari (Art. 4);
– il differimento, al 1° settembre 2021, dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Art.5);
– la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, specie l’IVA relativa ad aprile e maggio 2020 (Art. 18) e le semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche (Art. 26).
Per quanto, invece, attiene le misure che interessano più da vicino il notariato, il Decreto Liquidità prevede una serie di sospensioni che, aggiunte a quelle precedentemente incluse nel Decreto Cura Italia, toccano la maggior parte degli ambiti cui si sviluppa l’attività notarile, dal societario all’immobiliare.
Sono sospesi, anzitutto, i termini di scadenza dei titoli di credito (Art. 11) ricadenti o decorrenti dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Tale sospensione riguardante i vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del detto Decreto, opera a favore dei debitori e degli obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Passando all’ambito immobiliare, il Decreto Liquidità prevede (Art. 24) la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, del termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 volto al riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
E’ prorogato al 15 maggio 2020 il termine dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza (Art. 37). Ancora, sono prorogati fino alla fine dell’attuale stato emergenziale tutti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici; mentre i rendiconti suppletivi, previsti dall’articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e relativi all’esercizio 2019, possono essere presentativi, in via del tutto eccezionale, entro il termine dello stato di emergenza dichiarato (Art.33).
Per ciò che attiene, infine, la materia societaria è stabilito che le disposizioni del Codice Civile riguardanti il finanziamento dei soci ed i finanziamenti nell’attività di coordinamento e direzione, previste rispettivamente agli articoli 2467 e 2497 quinquies, non si applichino dalla data di entrata in vigore del Decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 (Art. 8). Allo stesso modo è prevista la non operatività fino al 31 dicembre 2020 della disciplina sulla riduzione del capitale (dettata dagli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice Civile) per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data e la non applicabilità, per il medesimo periodo, della causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del Codice Civile.
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