Sezioni Unite sulla causa di forza maggiore in ambito fiscale

da | 7 Mag 2020 | fisco

Con la sentenza n. 8094 del 23 aprile 2020 la Corte di Cassazione ragiona – partendo dal caso di specie – sulla idoneità della forza maggiore ad escludere la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

La Corte, rimettendo la definizione del caso alle Sezioni Unite, intende redimere il contrasto giurisprudenziale esistente sul tema all’interno alla propria sezione tributaria.

Il ragionamento della corte è volto, dunque, non solo a creare un principio di diritto che possa risolvere il conflitto giurisprudenziale esistente, ma anche definire una regola generale applicabile a normative diverse da quella su cui si incentra il caso di specie e comportanti dei benefici fiscali.

FATTISPECIE

Una società acquistava un terreno edificabile appartenente ad un piano di lottizzazione convenzionata richiedendo di beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 33, comma 3, legge n. 388/2000 (imposta di registro pari all’1% e imposte catastale e ipotecaria in misura fissa purchè l’utilizzazione edificatoria del terreno avvenga entro 5 anni dall’acquisto).

Trascorreva il termine di 5 anni senza che la società abbia iniziato ad edificare l’area.

L’Agenzia delle Entrate, dunque, notificava alla società un avviso di liquidazione delle imposte in misura ordinaria (la normativa, infatti, non prevede una sanzione in caso di inadempimento di costruzione nei 5 anni, bensì prevede che il contribuente debba versare non più le aliquote agevolate, ma quelle ordinarie).

La società impugnava l’atto dell’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla CTP competente dichiarando che la non edificazione era dovuta a forza maggiore. In particolare, variando l’amministrazione nel comune, la nuova amministrazione si rifiutava di dar seguito alla convenzione stipulata con la precedente amministrazione. La società, pertanto, dichiarava di essersi trovata nell’impossibilità di provvedere all’edificazione sul suolo acquistato nei 5 anni successivi al trasferimento.

La CTP respingeva il ricorso presentato dalla società, come anche la Corte d’Appello.

Le ragioni del rigetto erano:

– la mancanza nel testo normativo di una esplicita attribuzione di rilevanza alla forza maggiore per non decadere dai benefici fiscali;

– la non previsione di sanzioni da parte della norma in caso di non edificazione dell’acquirente, ma solo dell’applicazione di aliquote in misura ordinaria;

– il divieto di applicazione analogica (artt. 23 cost e 14 preleggi) in tema di agevolazioni fiscali.

La società soccombente, allora, ricorreva per Cassazione avverso la sentenza confermata in Appello.

La Corte Suprema rimette la decisione del caso di specie alle Sezioni Unite, sussistendo all’interno della sezione tributaria un contrasto sul tema.

RAGIONAMENTO E CONCLUSIONI DELLA CORTE

Le Sezioni Unite ricordano preliminarmente i contrapposti orientamenti giurisprudenziali in materia di forza maggiore e decadenza dai benefici fiscali.

Secondo l’orientamento permissivo – tradizionale sino al 2016 – la forza maggiore è da considerarsi rilevante e impeditiva della decadenza dalle agevolazioni “prima casa”. Ancora, in capo all’acquirente sussisterebbe un obbligo a facere, del cui inadempimento, tuttavia, non risponderebbe qualora si sia verificata una causa impeditiva a costui non imputabile.

Detta tesi è contrastata dall’orientamento secondo cui le agevolazioni fiscali non avrebbero causa qualora all’acquisto dell’area non sia seguita l’utilizzazione edificatoria nei successivi 5 anni. A nulla rileverebbe, dunque, la forza maggiore e il contribuente decadrebbe dalle agevolazioni richieste al momento dell’acquisto. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la norma stessa prevede l’applicazione di aliquote ordinarie e non agevolate in caso di non edificazione sul terreno acquistato, nei termini di legge.

La soluzione al caso per le Sezioni Unite è la seguente: il contribuente può beneficiare delle agevolazioni fiscali come definite dall’art. 33 anche se l’edificazione non sia stata realizzata nei 5 anni successivi al trasferimento purchè la non edificazione non dipenda da un comportamento imputabile all’acquirente, in via diretta e indiretta. Quindi non si decade dai benefici fiscali purchè l’acquirente si sia tempestivamente attivato, ma l’edificazione sia diventata impossibile per una causa esterna, sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, la quale abbia reso inesigibile il comportamento a carico dell’acquirente previsto dalla norma, pur avendo adottato tutte le precauzioni del caso.

Le Sezioni Unite, in sostanza, aderiscono all’orientamento che attribuisce rilievo alla forza maggiore tale da escludere la decadenza dai benefici fiscali.

Le argomentazioni delle Sezioni Unite a sostegno di tale scelta sono diverse:

– l’edificazione non è un obbligo né un onere per il soggetto acquirente;

– i presupposti per godere delle agevolazioni devono sussistere al momento della stipula dell’atto di vendita e il giudice tributario potrà valutare la sussistenza della forza maggiore successiva;

– la nozione di forza maggiore e i suoi requisiti (imprevedibilità, inevitabilità dell’evento che sovrasta la volontà del soggetto acquirente precludendone il compimento di un comportamento dovuto perché previsto dalla norma) sono univoci anche nel diritto internazionale ed europeo;

– il mancato riferimento della norma alla forza maggiore non significa che deve rilevare per la decadenza solo l’edificazione nei termini di legge;

– il principio generale dell’ordinamento secondo cui è inesigibile un comportamento se è diventato impossibile non per colpa di chi vi sia tenuto;

– le aliquote agevolate sono previste per incentivare nel caso di specie gli acquisti di aree appartenenti a piani particolareggiati, rileva la non imputabilità all’acquirente della causa dell’impossibilità dell’edificazione.

In realtà, la sentenza rileva perché le argomentazioni delle Sezioni Unite devono trovare portata generale, non solo per l’articolo 33 relativo al caso in esame. Infatti, la stessa corte si è proposta tale obiettivo, anche ragionando su precedenti relativi alle agevolazioni prima casa.

La causa di forza maggiore che rende impossibile una prestazione richiesta dalla legge per poter beneficiare di agevolazioni fiscali, dunque, rileva in quanto consente al contribuente di non decadere dai benefici fiscali ottenuti, il tutto ovviamente previo accertamento mirato del giudice tributario, che dovrà effettuare caso per caso al fine di ritenere sussistenti o meno i presupposti della forza maggiore.

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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