Il dibattito circa la natura retroattiva o non retroattiva del contratto di risoluzione di un precedente atto per mutuo dissenso è vivo ancora oggi e la risposta all’interpello n. 158/2020 dell’Agenzia delle Entrate ne è la dimostrazione.
In sintesi, l’AE – contrariamente all’ultima posizione sostenuta dalla Corte di Cassazione – ritiene che il contratto di mutuo dissenso con cui si risolve un precedente atto produrrebbe effetti a partire dalla sua stipula, non travolgendo gli effetti prodotti dal precedente atto.
Interpretare l’atto di mutuo dissenso come contratto ad efficacia non retroattiva rappresenta una svolta importante in materia di agevolazioni prima casa.
Il quesito sottoposto all’attenzione dell’AE è stato il seguente: colui che aveva donato un immobile prima casa vuole ora comprare un nuovo bene senza decadere dalle agevolazioni fiscali prima casa.
Può farlo anche qualora la donazione nel mentre viene risolta con atto di mutuo dissenso? Secondo l’AE si.
Non producendo quest’ultimo effetti dalla data della donazione, ma solo dal giorno della sua stipula, l’ex donante non decadrebbe dai benefici fiscali prima casa in quanto al momento dell’acquisto non possedeva un altro immobile prima casa.
L’efficacia irretroattiva del contratto risolutivo di mutuo dissenso, dunque, non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa.
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