Notaio in viaggio: Ungheria

da | 6 Mar 2022 | notaio in viaggio | 2 commenti

Eh quindi uscimmo a riveder le stelle.. scriveva Dante al termine del suo viaggio nell’Inferno…così noi, dopo quasi due anni di pandemia, finalmente intravediamo la luce in fondo al tunnel e, con il venir meno pian piano delle restrizioni, riprendiamo a varcare i confini del nostro Paese e ad esplorare nuovi diritti. E’ la volta, oggi, dell’Ungheria. 

Qui il Notaio – o meglio közjegyző – è parte integrante del sistema giudiziario ungherese, il cui ruolo è quello di partecipare all’amministrazione della giustizia e prevenire l’insorgere di controversie giuridiche. Egli, infatti, si occupa dei procedimenti successori e stragiudiziali, della registrazione in atti pubblici – közokirat – di transazioni giuridiche, custodisce i registri dei pegni e dei pignoramenti immobiliari, gestisce i depositi ricevendo denaro, valori e titoli sulla base delle autorizzazioni concesse dalle parti interessate. Nulla a che vedere, dunque, con il nostro Notaio, pubblico ufficiale con il potere di attribuire pubblica fede agli atti che stipula.

Da questa impostazione deriva una peculiare caratteristica che contraddistingue gli acquisti immobiliari in Ungheria e che li differenzia non di poco, quanto all’iter di perfezionamento, da quelli italiani. Se, infatti, nel nostro Paese gli acquisti di beni immobili non possono prescindere dall’intervento del Notaio dovendo avvenire mediante la stipula di contratti aventi, per legge, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in Ungheria, invece, qualsiasi contratto di compravendita è redatto da un Avvocato che, in qualità di pubblico ufficiale con le stesse prerogative e garanzie di un nostro Notaio, effettua tutte le verifiche propedeutiche alla vendita, redige l’atto pubblico, segue tutto l’iter di acquisto dell’immobile fino alla registrazione della proprietà presso il Catasto. Generalmente qualsiasi trasferimento di proprietà si perfeziona mediante la conclusione di un contratto firmato dalle parti e da un Avvocato, previa approvazione dell’Ufficio Amministrativo, Közigazgatási Hivatal. Ricevuta quest’ultima dopo 60-90 giorni, le parti firmano una dichiarazione di chiusura in cui viene attestato sia che il prezzo è stato integralmente pagato sia che il passaggio di proprietà è stato effettuato: in questo momento l’acquirente diventa, con il trasferimento del possesso, il nuovo proprietario; il processo di acquisto, invece, si ritiene concluso solo dopo altri 6 mesi con la registrazione finale della proprietà presso il Catasto.

Quanto al diritto societario, non molto diversamente dall’ordinamento italiano, le società di diritto ungherese si possono dividere in società di persone e società di capitali, tra le prime la Közkereseti társaság è assimilabile ad una S.N.C. e la Betéti társaság è simile ad una S.A.S., tra le seconde, invece, la Részvénytársaság equivale ad una S.P.A. mentre la Korlátolt felelősségű társaság è parificabile ad una S.R.L.. La vera differenza tra i due diritto, però, è rilevabile in sede di costituzione: anche in questo caso è imprescindibile l’assistenza NON di un Notaio, ma di un Avvocato, il quale procede sia alla stesura dell’atto costitutivo e dello statuto sia alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione della società presso l’Ufficio del Registro delle Imprese Ungheresi.

Se passiamo, poi, al regime patrimoniale della famiglia, le differenze tra il diritto italiano e quello ungherese si annullano, quasi del tutto: in entrambi, in mancanza di diversa convenzione delle parti, il regime ordinario è costituito dalla comunione legale dei beni. Ogni cosa acquistata in forma congiunta o individuale, in costanza di matrimonio, diviene parte integrante della comunione ad eccezione dei beni che vengono definiti personali. L’unica peculiarità che riscontriamo per i coniugi ungheresi è che, una volta sposati, il regime patrimoniale legale entra in vigore anche con effetto retroattivo per il periodo della loro convivenza.

Anche questa volta, nonostante le differenze riscontrate, siamo giunti al termine del nostro viaggio e diamo appuntamento al prossimo viaggio! 

Ludovica Adriano Battisatella

avv. | collaboratrice Studio

2 Commenti

  1. Buon giorno ma per le successioni ereditarie in caso di morte è obbligatorio redigere il certificato europeo? Oltre al costo di redazione poi c è il costo di traduzione.

    Grazie

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