RINUNCIA E ACCETTAZIONE PARZIALE DI EREDITA’

da | 29 Lug 2022 | successioni | 30 commenti

A seguito dell’apertura di una successione il chiamato all’eredità è investito di una serie di diritti. Il principale (e – potremmo dire – iniziale, da cui tutto parte) è relativa alla possibilità di rinunciare o accettare l’eredità, in breve quindi di diventare o meno erede.

L’accettazione dell’eredità può derivare da una manifestazione esplicita di volontà, nel caso di accettazione espressa, o può derivare da un comportamento del chiamato che presuppone la volontà di accettare, determinando unaccettazione tacita.

La prima tipologia può essere pura e semplice, quindi senza riserve, oppure con beneficio di inventario.

La rinuncia, invece, si concretizza soltanto con una dichiarazione espressa, resa davanti al Notaio ovvero a un Cancelliere.

Capita sovente che ci sia chiesto se sia possibile procedere ad una rinuncia parziale all’eredità (e – parallelamente – ad un’accettazione parziale dell’eredità). In breve, si domanda se è possibile rinunciare non a tutta l’eredità ma solo ad alcuni beni (o.. debiti) della stessa.

Secondo l’articolo 520 del Codice civile, la rinuncia non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti.

Pertanto, ad esempio, non è possibile rinunciare solo ai beni immobili per poi appropriarsi di beni mobili o di somme di denaro, a meno che questi non entrino preliminarmente a far parte del patrimonio degli altri chiamati e che siano questi ultimi a procedere ad un trasferimento in capo all’erede rinunciante.

Proseguendo nell’esempio analizzato, si verificherebbe un doppio passaggio di proprietà: prima dal defunto all’erede che ha accettato l’eredità ed in seguito da quest’ultimo a colui che, invece, ha rinunciato alla medesima.

In conclusione, la rinuncia potrà essere considerata valida unicamente ove il chiamato all’eredità rinunci, in concreto, a tutti i diritti lui spettanti e derivanti dall’apertura della successione.

Allo stesso modo, è nulla anche l’accettazione parziale di eredità, come espressamente indicato nell’articolo 475 del Codice civile.

E’ bene precisare che la rinuncia all’eredità non implica un’automatica rinuncia a tutti i diritti derivanti dall’apertura della successione.

Ad esempio, non comporta la rinuncia ad eventuali legati, in quanto le qualità di erede e di legatario sono indipendenti tra di loro.

Il rinunciante, inoltre, ha diritto a trattenere le donazioni al medesimo effettuate in vita da parte del de cuius.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

30 Commenti

  1. Una casa in successione con mio fratello posso prendere mezza parte e il resto mio fratello

    Rispondi
  2. In caso di successione ereditaria senza testamento, possiamo rinunciare solo al possesso di un terreno in favore di nostro fratello? oppure quale sarebbe la soluzione migliore?
    Grazie

    Rispondi
    • Potete rinunciare alla proprietà dopo la successione o donargli / vendergli quel terreno.

      Rispondi
  3. HO ereditato casa e terreno assieme a mio fratello .
    A me interessa il terreno e a lui la casa .
    Non potendo rinunciare distinguendo le cose ma o si accetta o si rinuncia
    possiamo accettare la successione e fare una donazione di quello che non ci interessa ?
    Io dono a lui la casa e lui a me il terreno?
    Nel caso venga a mancare uno dei due e’ impugnabile da figli/nipoti?

    grazie

    Rispondi
    • Conviene a successione conclusa procedere con una divisione.

      Rispondi
    • Buongiorno mi trovo comproprietaria di 3 ase di cui una ci abita mia sorella da molti anni e in un altra ci abito io da circa 23 anni. L’altra casa è disabitata. Mio fratello ha rinunciato all’eredità e io sono solo interessata alla casa in cui vivo perché nelle altre risultano anche dei debiti che ha lasciato mio padre. Come posso fare per rinunciare altre due case e avere intestata solo quella in cui vivo?

      Rispondi
      • Deve procedere ad un atto di rinuncia alla proprietà.
        Un articolo a riguardo sarà pubblicato a breve.

        Rispondi
        • Buongiorno. Ho acquistato e donato l’immobile alla mia compagna mantenendo il diritto di abitazione , è stata fatta una successione di un’altro immobile insieme a mio fratello e vi abita nostra madre , la domanda è: in futuro si perdono i diritti dell’ acquisto prima casa e si pagherà l’Imu? Grazie mille

          Rispondi
          • Dipende se siano state richieste le agevolazioni prima casa nel primo acquisto.

        • Salve, cortesemente volevo sapere se passati 12 anni dall’assegnazione Successoria di una quota di legittima di un immobile (si tratta di 1/6, in quanto stessa quota a mia sorella, ed il resto a nostra madre che era cointestataria) che, per volere di nostra madre …e nostro assenso è stato messo in vendita…, io possa rinunciare alla mia quota, prima ancora di venderlo (in sostanza, visto che non mi interessa né l’ immobile, né l’ eventuale ricavato, posso rinunciare preventivamente in “loro” favore?). In attesa ringrazio e saluto cordialmente.

          Rispondi
          • Può in ogni momento procedere ad una rinuncia alla comproprietà su un immobile.

  4. uno zio è deceduto e ha lasciato diversi beni ai nipoti e, alla sorella, i mobili del soggiorno. Ora lei non li vuole, ma ha posto una clausola, (per raccomandata): che rimangano nella casa in cui sono sempre stati. Può pretendere questo? Grazie.

    Rispondi
    • Primo parere: no.

      Nota importante: bisognerebbe leggere e valutare il testamento per dare un parere fondato.

      Rispondi
  5. buongiorno
    chiedo se sia possibile rinunciare alla parte di casa di mio padre deceduto, ma non ad un solo terreno

    Rispondi
    • Buongiorno io e mia sorella abbiamo ereditato delle proprietà da nostra madre defunta e con esse percepito ratei maturati per pensione di invalidita’ somma divisa equamente per meta’ ciascuno ora ci troviamo nella fase di successione e mia sorella non intende pagare cio’ che gli spetta e mi dice che vuole rinunciare ai soli beni immobili cosa che non ritengo corretta lasciando a me tutte le spese al riguardo cosa debbo fare?

      Rispondi
  6. Egregio Notaio,
    il chiamato all’eredità che effettua richiesta delle chiavi per accedere all’immobile ed effettuare la manutenzione (compresa la pulizia del terreno circostante), qualora non dovesse redigere l’inventario entro 3 mesi è considerato erede puro e semplice? Grazie e complimenti.

    Rispondi
    • Parere mio (sottolineo, parere): si potrebbe invocare l’art. 460 Codice Civile affermando erano atti meramente conservativi e necessari.

      Tuttavia il rischio della decadenza e’ non remoto.

      Rispondi
    • Siamo 4fratelli divenuti coeredi alla morte di un genitore alla morte del secondo genitore una sorella effettua una rinuncia solo su questa e tenendo la prima è ammissibile e regolare o è impugnabile

      Rispondi
      • E’ legittimo rinunciare all’eredità di un solo genitore.

        Rispondi
  7. Buonasera,
    a seguito della scomparsa di mio padre, io mia madre e mia sorella, siamo diventati comproprietari per 1/6 cadauno di un appartamento che era precedentemente suddiviso al 50% tra mio padre e mio zio in seguito alla scomparsa di mio nonno.
    Abbiamo inserito questa proprietà nella pratica di successione ed ora tutti dobbiamo pagare una quota di IMU senza alcuna possibilità di mettere il bene a reddito. Abbiamo chiesto a mio zio e anche a suo figlio di accettare una cessione a costo zero ma, questi pretenderebbero che noi ci facessimo carico anche delle spese notarili per perfezionare il passaggio. Esiste un modo per poterci disfare di questa comproprietà con la rinuncia a favore in questo caso di mio zio senza dover sborsare delle cifre importanti? Nel caso quale sarebbe la formula migliore e quale sarebbe indicativamente il costo?

    Rispondi
    • Qualunque atto ha un costo da sostenere, sicuramente la rinuncia alla comproprietà è una strada.

      Il costo indicativo è impossibile da valutare senza conoscere la pratica (in primis i dati catastali), sul punto suggerisco un confronto con il Vostro Notaio di riferimento.

      Rispondi
  8. posso rinunciare a una eredita di 16/69 di un immobile di vecchia costruzione in cui si devono fare dei nuovi lavori di cui nessuno degli eredi vuole pagare per motivi d’ infiltrazione di acqua coi confinanti e cosa fare.

    Rispondi
  9. Buongiorno, I miei genitori in vita possedevano un appartamento in comunione di beni, mia madre è morta prima di mio padre che facendo la successione ha ereditato 1/25 e noi 5 figli 1/30. Mio padre essendo morto da 1 anno ha contratto in vita dei debiti, 4 eredi di cui io, abbiamo fatto l’accettazione con beneficio d’inventario e 1 erede ha fatto la rinuncia dell’eredità solo su mio padre. Le vorrei chiedere se l’erede che ha rinunciato potrebbe ostacolare la vendita dell’appartamento per sanare i debiti visto che ha 1/30.
    La ringrazio della risposta

    Rispondi
    • Per vendere l’intera proprietà occorre l’assenso di tutti i comproprietari.

      Se un comproprietario si oppone diventa necessario un provvedimento giudiziario di divisione con (plausibile) assegnazione dell’immobile a fronte della liquidazione agli altri comproprietari.

      Rispondi
  10. Buonasera, io e mio fratello abbiamo ricevuto in eredità/successione (50% ciascuno) da nostra sorella un appartamento nel 2007; nel 2022, dopo averlo frazionato in due unità, lui ha rinunciato alla proprietà. Se io dovessi vendere oggi i due appartamenti sarei soggetto a plusvalenza? Su uno, su entrambi o su nessuno? Ovvero: la sua rinuncia alla proprietà del suo 50% e l’accrescimento della mia al 100% si manifesta come un nuovo acquisto da parte mia della sua quota?
    Grazie

    Rispondi
    • La rinuncia alla proprietà è equiparabile a donazione e pertanto non determina – a mio parere – rilevanza ai fini della plusvalenza.

      E’ necessario però un confronto con il Notaio che stipulerà l’atto perché avendo contezza di tutta la documentazione può essere più preciso del sottoscritto.

      Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *