DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

da | 27 Nov 2022 | fisco, immobiliare, societario | 0 commenti

Il trust è un istituto complesso che necessita di approfondimenti sotto molteplici aspetti; con particolare riferimento alla disciplina fiscale del trust anche l’Agenzia delle Entrate ha avvertito l’urgente necessità di fare chiarezza in tema di imposte – soprattutto alla luce del d.l. n. 124 del26 ottobre 2019 – tramite la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che di seguito andremo ad analizzare, con particolare attenzione ai profili di maggior interesse per l’attività notarile.

Di spicco quello relativo alle imposte indirette.

In termini cronologici, il primo atto che prevede il versamento delle medesime, risulta essere sicuramente l’atto istitutivo del trust che, come il suo naturale successore, l’atto di dotazione del trust, sconta l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Diverso il caso degli atti attributivi dei beni ai beneficiari finali del trust, che prevedono l’applicazione delle imposte previste per le successioni e per le donazioni, con le relative percentuali e franchigie, che brevemente si ricordano:

– coniuge e parenti in linea retta: aliquota al 4%, franchigia pari ad euro 1.000.000;

– fratelli e sorelle: aliquota al 6%, franchigia pari ad euro 100.000;

– parenti fino al IV grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al III grado: aliquota al 6%, assenza di franchigia;

– estranei ed altri soggetti: aliquota all’8%, assenza di franchigia.

La circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 ricorda anche il disposto del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347, ai sensi del quale sono previste le imposte ipotecarie e catastali e la voltura per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari.

In relazione a quanto sin ora esposto, merita particolare attenzione la disputa giurisprudenziale relativa all’applicazione delle imposta indiretta, tipica delle successioni e delle donazioni, come precedentemente ricordato, sin dall’atto di dotazione in trust.

La Corte di Cassazione, che si è trovata più volte a pronunciarsi in merito, nel tempo ha mancato di linearità all’interno delle proprie pronunce.

Procedendo, infatti, in ordine temporale, vediamo, in un primo momento, una serie di ordinanze destinate a favorire l’amministrazione finanziaria – le più celebri sono le nn. 2735 e 3737 del 24 febbraio 2015, oltre all’immediatamente successiva, n. 3886 del 25 febbraio 2015 – che hanno sancito la necessità del versamento dell’imposta sin dalla nascita del vincolo, dunque, appunto, dall’atto di dotazione.

In tempi più recenti, invece, risulta netta la virata, come con le ordinanze nn. 24153 e 24154 del 30 ottobre 2020, verso un orientamento nettamente contrapposto, giustificato del fatto che l’atto di dotazione non determinerebbe un immediato trasferimento dei beni in capo al beneficiario che, dunque, fino all’attribuzione, non vede incrementarsi il proprio patrimonio.

Da qui scaturisce automaticamente il risultato di quell’analisi che porta a considerare l’atto di dotazione come un atto neutro.

Meritano particolare attenzione anche esenzioni e agevolazioni, non estranee all’istituto del trust.

Ad esempio, come per ogni altro trasferimento immobiliare, il beneficiario, in sede di attribuzione dei beni oggetto del trust, potrà avvalersi delle c.d. agevolazioni prima casa.

Indicazioni importanti vengono fornite anche al trustee, ossia colui che materialmente amministra i beni del trust durante la vita del medesimo.

La circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, infatti, esplicita l’autonomia, anche in termini impositivi, delle operazioni compiute dal trustee che saranno soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.”.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *