La rivalutazione dei terreni è una procedura, prevista dalla normativa fiscale, che permette di aumentare il valore contabile degli stessi e ridurne la tassazione in sede di cessione. Si tratta di un istituto già noto nel nostro ordinamento, che è stato nuovamente riproposto.
Infatti, la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, la cosiddetta “Legge Finanziaria”, all’articolo 1 commi 108 e 109 prevede proprio la possibilità di rideterminare il valore dei terreni sia con destinazione agricola che con destinazione edificabile.
Va notato come per l’anno passato, il 2022, l’aliquota dell’imposta sostitutiva era pari al 14% mentre, l’art. 109 della predetta legge prevede che, per il 2023, l’aliquota sia aumentata di due punti e dunque sia pari al 16%.
Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023 ovvero può essere rateizzata in tre rate tutte di pari importo a scadenza annuale a partire dal 15 novembre 2023. Tuttavia, è importante sottolineare che, in caso si scelga la rateizzazione, sulla seconda e sulla terza rata sarà dovuto un interesse pari al 3% annuo.
Di conseguenza, nel caso in cui il versamento dell’intero importo o della prima rata avvenga dopo il 15 novembre 2023, la rivalutazione del valore del terreno non potrà ritenersi perfezionata
La rivalutazione sui terreni, di cui si doveva essere proprietari alla data del 1 gennaio 2023, dovrà avvenire entro il 15 novembre 2023 sulla base di un’apposita perizia di stima. Tale perizia dovrà essere redatta da soggetti regolarmente iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, degli agronomi, degli agrotecnici o dei periti agrari.
Dunque, chi sono i soggetti che possono beneficiare di questa particolare rivalutazione del valore dei terreni? Possono beneficiarne:
persone fisiche che posseggono il terreno non in regime di impresa
enti non commerciali
società semplici
soggetti non residenti nel territorio italiano le cui plusvalenze sono però imponibili in Italia
Infine, cosa accade se il contribuente una volta avviato il procedimento di rivalutazione dovesse cambiare idea e non volesse più usufruirne? Avrebbe diritto al rimborso della rata eventualmente pagata? Ebbene no, l’amministrazione nega la possibilità di ottenere il rimborso ritenendo irrevocabile la scelta compiuta dal contribuente.
Recentemente, anche la Cassazione si è uniformata a questo pensiero stabilendo che:
la facoltà di avvalersi di tale rivalutazione è una scelta volontaria irrevocabile e dunque, non vi è la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta versata.
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