DONAZIONE MODALE

da | 7 Mag 2023 | famiglia | 6 commenti

La donazione ex art. 769 c.c. è il contratto con il quale una parte (il donante), per puro spirito di liberalità, arricchisce l’altra (il donatario) disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, senza corrispettivo. La donazione modale rappresenta un particolare tipo di donazione.

Infatti, la donazione modale ex art. 793 c.c. è un contratto di donazione a tutti gli effetti che però è gravato da un modus, ossia da un onere a carico del donatario. Tale prestazione può essere a favore:

del donante stesso

ad esempio una donazione con onere per il donatario di assistere il donante vita natural durante

di un soggetto terzo

ad esempio una donazione con onere per il donatario di assistere un parente del donante vita natural durante

della collettività

ad esempio una donazione con onere per il donatario di devolvere una somma ad un ente di beneficienza

È fondamentale sottolineare come il comma 2 dell’art. 793 c.c. stabilisca che il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore di ciò che gli è stato donato, infatti esso non può impoverire in maniera assoluta il vantaggio derivante dalla donazione, ovvero è chiaro come ne resterebbe travolta la funzione stessa della donazione. 

Lo spirito di liberalità tipico della donazione resta intatto anche in presenza dell’onere a carico del donatario poiché esso non assume le vesti di corrispettivo. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione originariamente con la sentenza n. 13876 del 2005 per poi consolidare il suo orientamento anche recentemente con l’ordinanza n. 28857 del 2021:

lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece, una modalità del beneficio. Invero, l’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi allo stesso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene ad essere limitata

Infine, i commi 3 e 4 dell’art 793 c.c. ci danno le ultime fondamentali informazioni in tema di donazione modale.

Il comma 3 mette in luce il fatto che, oltre al donante, il quale può sempre agire per l’adempimento dell’onere, esso può essere richiesto anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, anche quando il donante è ancora in vita. Chiaramente, legittimato ad agire per l’adempimento deve essere colui che, anche in via indiretta, riceverebbe un vantaggio dallo stesso.

In ultima battuta, il comma 4 sottolinea come il mancato adempimento dell’onere da parte del donatario non costituisce di per sé causa di risoluzione della donazione. Infatti, tale clausola deve essere espressamente prevista nel contratto di donazione modale.

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

6 Commenti

  1. Buongiorno avrei bisogno di una delucidazione, se faccio la donazione modale del mio immobile a mio figlio quando può mettere in vendita l’oggetto ereditato?
    Grazie

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    • Anche dal giorno dopo, ma secondo me il bene ha difficoltà ad essere commercializzato.

      Rispondi
  2. Buongiorno, Le scrivo per un parere in merito ad una situazione che si è venuta a creare negli anni:
    mia madre (89 anni), la sorella (che da anni vive in Inghilterra) e 2 fratelli, alla morte della loro madre nel 1976 circa, sono rimasti eredi di 2 stanzette indipendenti, ma di tale eredità non è mai stata fatta la successione.
    Diversi anni fa uno dei due fratelli (che vive in Australia) in occasione della sua venuta in Italia ha donato all’altro fratello (che è poi deceduto lo scorso anno) la sua quota di eredità, documento che non ho mai visto e che la figlia Marianna dice di possedere ed anzi sostiene che a lei il padre, quando era in vita, le ha donato la sua quota e quella donata dallo zio australiano.

    Comunque, in questi giorni, siamo stati chiamati dai proprietari di due abitazioni contigue alle stanze suddette ed i cui eredi sono ancora mia madre per una quota, la sorella per un’altra quota, e Marianna, erede per due quote (terza e quarta).
    Questi vicini hanno lamentato che queste stanze (che versano in pessimo stato, in quanto già lesionate dal terremoto dell’80), stanno danneggiando le loro case con infiltrazioni d’acqua ed inoltre, hanno rilevato piccoli crolli di materiale (pietre e intonaco) nella strada.

    A seguito di tale comunicazione si è provveduto immediatamente a far sistemare il solaio di copertura con guaina, ma sicuramente, in seguito, serviranno interventi più importanti per evitare danni a persone e/o cose.

    La sorella di mamma in passato aveva sempre espresso il desiderio di donare a mia madre la sua quota, come aveva fatto il fratello che vive in Australia con l’altro fratello.

    Purtroppo non c’è stata mai l’occasione per farlo ed adesso che zia non è più lucida, la figlia ha la procura e poiché è intenzionata ad esaudire il desiderio della mamma con la donazione a mia madre della suddetta quota, vorrebbe sapere come procedere a distanza e che documenti necessitano dal punto di vista legale.

    Tale donazione sbloccherebbe il problema di coinvolgimento di più persone e si potrebbero dividere a metà tra i soli 2 proprietari, la spese necessarie sia per mettere in sicurezza le stanze, sia per poter procedere con la successione prima che diventi troppo complicata (in un ‘futuro lontano”) per i tanti eredi che subentrerebbero: tutti noi cugini e figli di cugini

    In attesa di risposta Le porgo cordiali saluti
    Anna Matrone

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    • La procura (se generale) non consente di procedere a donazioni.

      Solo con una procura speciale a donare si può procedere ad una donazione.

      Le donazioni non possono avvenire a distanza, occorre un atto notarile in presenza (di persona o a mezzo procuratore).

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  3. buongiorno, per la stipula di una donazione modale è necessaria la presenza anche del beneficiario del modo? oppure è sufficiente la presenza del donante e del donatario?
    grazie

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    • A mio avviso no, ma suggerisco sul punto un confronto con il (o la) Collega che stipulerà l’atto.

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