APE e contratto preliminare

da | 9 Giu 2023 | immobiliare | 18 commenti

Capita di frequente che mi sia chiesto se l’APE (o attestato di prestazione energetica) sia necessario anche in sede di contratto preliminare di vendita oppure possa essere prodotto successivamente, in genere contestualmente alla stipula del contratto definito. Il tema è molto sentito perchè spesso la “fretta di concludere” induce a richiedere appuntamenti senza tutta la documentazione pronta e solo alle ultime battute ci si accorge che manca qualcosa.

Come noto la normativa in materia di APE vede, all’interno di una cornice nazionale di derivazione comunitaria, la presenza di una disciplina regionale con – in particolare – un regime assai rigido in tema di sanzioni, che possono giungere fino ad euro 18.000,00 in ipotesi di mancata allegazione della certificazione energetica al contratto definitivo di compravendita.

Ma prima del contratto definitivo di compravendita?

In verità il dettato della legge è molto chiaro ed è stato interpretato in maniera pressoché univoca: l’APE non solo deve essere presente già al preliminare, bensì fin dal momento in cui si iniziano le trattative; un rinvio normativo sul punto si rende necessario per maggiore chiarezza.

Si prenda in considerazione – ad esempio – la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in data 7 settembre 2015 n. 1275 (“Approvazione delle disposizioni regionale in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici”) che all’Allegato A, Art. 3, punto 5, recita:

In caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare il proprietario dell’immobile è inoltre tenuto a rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica, in originale o in copia autenticata, al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo alla fine delle medesime.

L’inciso evidenziato è chiarissimo: l’APE occorre da subito, fin dall’inizio delle trattative, quindi ben prima del preliminare, occasione in cui dovrà essere consegnato.

Ma cosa accade se invece l’APE manca? Le conseguenze possono essere due, entrambe assai gravi in particolare per il venditore.

In primis, infatti l’acquirente potrebbe rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo di compravendita, soprattutto ove la classe energetica dell’immobile sia non eccelsa, in quanto non aveva ricevuto informazioni che ormai sono per sentire comune determinanti nella scelta di un’abitazione. Ci sarebbe quindi una responsabilità contrattuale per il venditore (e anche per l’eventuale mediatore coinvolto) con conseguente risarcimento del danno.

In secondo luogo non bisogna dimenticare il sistema sanzionatorio che come sopra anticipato prevede multe fino ad euro 18.000,00. In particolare, l’iniziale norma di riferimento, e cioé il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, art. 15 comma 8 recita:

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita’ immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

Non vi è unanimità circa il significato da assegnare al termine “obbligo di dotare” ma se – come sopra ricordato – la disciplina parla di dotazione fin dalle trattative, le conseguenze sembrano chiare: bisogna dotare fin da subito l’APE, e se l’APE manca scatta la sanzione salatissima.

Concludo con un suggerimento professionale. La normativa in materia di certificazione energetica, come visto, è corposa, sovrapposta nel tempo e in alcuni spunti non chiarissima. Ma chiarissimi sono i rischi: multe fino ad euro 18.000,00. E allora domando: perché rischiare? L’APE è bene averlo fin dal primo annuncio pubblicitario.

Fabio Cosenza

Notaio

18 Commenti

  1. Buongiorno, ho firmato una proposta d’acquisto con APE allegata in classe C, alcuni giorni dopo controllando la documentazione mi sono accorto che l’ape era scaduta. Ho avvisato l’agenzia che ha provveduto in tempo zero a inviarmi l’APE aggiornata che però riporta un declassamento in classe E.
    Secondo lei la mia proposta d’acquisto è valida? avendo allegato un APE scaduta?

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    • La proposta di per sé è valida; Lei può però valutare se procedere o meno all’acquisto.

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  2. Buongiorno. Sto acquistando da un’impresa edile un appartamento in un edificio in costruzione. Sul sito in cui si propongono in vendita gli appartamenti è riportato, in bella vista: classe energe-tica A4 col relativo valore dell’Indice di Prestazione Energetica. Stesse informazioni nella descrizione dell’intervento e nella bro-chure illustrativa che è possibile scaricare dal sito stesso. Al momento di sottoscrivere il preliminare di compravendita, a propo-sito della classe energetica, è scritto (testualmente):”L’unità immobiliare oggetto del presente preliminare ad uso abitativo avrà una certificazione energetica in classe A da A4 ad A1”. Purtroppo ho sottoscritto tale preliminare davanti al notaio (imposto dall’impresa), ma poi ho scoperto che la legge prevede che, negli annunci di vendita, deve essere esplicitata la classe energetica e (aggiungo io) debba essere la stessa riportata nell’APE che l’impresa mi dovrà consegnare al rogito.
    Ora io le chiedo se, con la sottoscrizione del preliminare, ho ac-cettato che la classe energetica possa essere diversa da A4 o, in sede di rogito, potrò pretendere che debbano consegnarmi un appar-tamento in classe A4 e relativa APE?
    Sperando di essere stato chiaro nell’esposizione, le invio cordiali saluti.

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    • A mio avviso il preliminare supera proposta e brochure: ha accettato che possa essere da A4 a A1.

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  3. Buongiorno, anzitutto la ringrazio per l’articolo chiaro e molto utile.
    Le scrivo in quanto mi sto accingendo a firmare il preliminare per un appartamento in fase di costruzione. L’immobiliare che sta sponsorizzando la vendita mi dice che non può rilasciarmi APE e che non può garantirmi classe energetica in quanto da qui alla consegna dell’immobile passeranno 2 anni e la normativa che regolamenta il calcolo della classe energetica potrebbe cambiare. Sul preliminare è invece indicato genericamente che la classe sarà compresa tra la A3 e la A4. Da quanto capisco invece è obbligo di legge allegare anche al preliminare l’APE. Questo è vero anche per le nuove costruzioni e quindi il mio caso specifico?
    La ringrazio

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    • L’APE è obbligatorio se l’immobile ha già i “presupposti” per cui si renda necessario dotarlo di certificazione.

      In ipotesi di immobile in costruzione difettano – in sede di preliminare – quei presupposti quindi condivido non possa essere prodotto l’APE ma si rende opportuno individuare una classe (che può essere anche “ampia”) di futura classe energetica.

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  4. Ho un ape con data 18/04/2023 con validità al 2033 ai fini di rogito posso allegare questa o la devo rinnovare

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    • Dura dieci anni, se non ci sono state modifiche è ancora valido.

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      • Mio marito ha effettuato un’ offerta per un immobile vincolato dall’ accettazione del mutuo.
        L’ agenzia perde tempo e non fornisce APE .
        Abbiamo tramite un consulente avviato la richiesta di un mutuo.
        Ma la mancanza di questo documento ritarda tutto.
        Possiamo tramite che articoli di legge chiedere l’ assegno e l’ annullamento della nostra proposta?
        Soprattutto l’ agenzia e i proprietari sono tenuti a darvi un risarcimento?
        Grazie per la sua risposta

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        • E’ necessario valutare cosa sia indicato in proposta.

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  5. buongiorno, abbiamo proceduto al compromesso per l’acquisto di un’immobile la cui Ape allegata, ma scaduta, dichiarava classe A+. Alla consegna dell’APE aggiornata la classe è scesa fino alla C. Cosa possiamo fare?….quali sono i nostri diritti circa un’eventuale richiesta di abbassamento prezzo o risarcimento?

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    • La tesi maggioritaria è che la prestazione energetica sia una qualità essenziale dell’immobile; potete agire per chiedere il risarcimento del danno, a mio avviso, dovendolo però dimostrare. Ovviamente prima di procedere alla compravendita.

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  6. Salve,
    sto per stipulare un preliminare di acquisto che attualmente ha APE classe G, ma stanno svolgendo dei lavori (a carico del venditore) per cui la classe energetica dovrebbe migliorare (da quanto mi hanno rassicurato a voce), fino alla classe D.
    Mi chiedo se è possibile da come mi dicono, stipulare il preliminare con la certificazione G e modificarla poi per il rogito, in classe D. Se si, devo farmelo mettere per iscritto nel preliminare?
    grazie infinite anticipatamente

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    • E’ possibile.

      Suggerisco di disciplinare nel dettagli il tema nel preliminare, sicuramente il o la Collega che L’assiterà potrà aiutarLa sul punto.

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  7. Buongiorno, ho appena acquistato un appartamento con classe energetica diversa da quella pattuita nella brochure e nel preliminare di vendita. Sono venuto a conoscenza della nuova classe energetica al momento della firma e dopo tanta attesa mi sono quasi sentito costretto a procedere comunque con la conclusio Del rogito. Posso comunque rivalermi sul costruttore per il danno subito?

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    • Temo che avendo firmato l’atto abbia implicitamente rinunciato ad ogni eccezione.

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  8. Buonasera, io andrò a rogito il 20/11 per acquistare un immobile nel quale vivo da 4 anni in affitto. In questi 4 anni è cambiato il proprietario dell’immobile ma io sono sempre rimato in affitto. Premetto che non ho mai ricevuto ne dal primo proprietario ne dal secondo il documento APE. Tutto ciò di cui è in possesso l’attuale proprietaria è una foto del documento (peraltro senza la prima pagina). La mia domanda è chi è obbligato a presentare questo documento? Il venditore o l’acquirente? Le chiedo perchè l’attuale proprietaria mi dice che lei non intende spendere soldi per farlo.

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    • Il venditore ma sul punto è necessario un confronto con il (o la) Collega che curerà l’atto.

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