Abbiamo già dedicato uno specifico contributo gli adempimenti ed i documenti necessari al fine della corretta presentazione della dichiarazione di successione.
Ma cosa accade e come bisogna comportarsi se:
A) il defunto era cittadino italiano ma aveva residenza all’estero in un paese UE o non si è a conoscenza dell’ultima residenza;
B) se gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero privi di codice fiscale.
Per quanto riguarda il primo punto, in seguito all’entrata in vigore dal 17 agosto 2015 del Regolamento Europeo n. 650/2012 vi è stata una svolta relativamente alla legge applicabile alla successione al momento della sua apertura. Infatti, secondo la legge applicabile anteriormente all’entrata in vigore del predetto regolamento, la successione del cittadino italiano residente all’estero era regolata dalla legge italiana. Il defunto aveva comunque la possibilità di redigere testamento dichiarando al suo interno che la successione sarebbe stata regolata dalla legge dello Stato presso cui risiedeva. Tuttavia, è importante sottolineare come, anche in quest’ultima ipotesi, restavano salvi i diritti che la legge italiana attribuiva ai legittimari residenti in Italia.
Con l’entrata vigore del Reg. UE n. 650/2012 si ha avuto un cambio radicale: in caso di decesso di cittadino italiano residente in uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea – che non abbia proceduto alla redazione di testamento – si applica la legge del paese di residenza, non quella italiana.
E’, ovviamente, fatta salva la possibilità per il defunto di procedere alla redazione di testamento scegliendo lui stesso la legge applicabile.
Nel caso in cui la legge applicabile sia quella italiana, è utile sottolineare come se, prima di risiedere all’estero, il defunto abbia risieduto in Italia, l’ufficio competente sia quello dell’ultima residenza nota in Italia.
Mentre, nel caso in cui gli eredi non siano a conoscenza dell’ultima residenza del defunto, gli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione presso l’Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.
Analizziamo ora il secondo punto, fattispecie per cui la dichiarazione di successione è presentata in Italia ma gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero privi di codice fiscale. E’ di primaria importanza capire come comportarsi poiché l’indicazione del codice fiscale degli eredi è fra i dati da indicare al fine della corretta presentazione della dichiarazione di successione. Infatti, l’omissione dello stesso comporta un errore bloccante al momento della trasmissione della dichiarazione.
Ha fatto chiarezza sul punto direttamente l‘Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 407 del 31/07/2023.
L’Agenzia ha chiarito come l’obbligo di indicazione del codice fiscale si intende adempiuto indicando, in vece dello stesso, i dati previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 605/1973, ossia:
* per quanto concerne le persone fisiche –> cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
* per quanto concerne i soggetti diversi dalle persone fisiche –> denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale.
il defunto era cittadino italiano ma aveva residenza all’estero in un paese UE o non si è a conoscenza dell’ultima residenza
se gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero privi di codice fiscale
Per quanto riguarda il primo punto, in seguito all’entrata in vigore dal 17 agosto 2015 del Regolamento Europeo n. 650/2012 vi è stata una svolta relativamente alla legge applicabile alla successione al momento della sua apertura. Infatti, secondo la legge applicabile anteriormente all’entrata in vigore del predetto regolamento, la successione del cittadino italiano residente all’estero era regolata dalla legge italiana. Il defunto aveva comunque la possibilità di redigere testamento dichiarando al suo interno che la successione sarebbe stata regolata dalla legge dello Stato presso cui risiedeva. Tuttavia, è importante sottolineare come, anche in quest’ultima ipotesi, restavano salvi i diritti che la legge italiana attribuiva ai legittimari residenti in Italia.
Con l’entrata vigore del Reg. UE n. 650/2012 si ha avuto un cambio radicale: in caso di decesso di cittadino italiano residente in uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea – che non abbia proceduto alla redazione di testamento – si applica la legge del paese di residenza, non quella italiana.
E’, ovviamente, fatta salva la possibilità per il defunto di procedere alla redazione di testamento scegliendo lui stesso la legge applicabile.
Nel caso in cui la legge applicabile sia quella italiana, è utile sottolineare come se, prima di risiedere all’estero, il defunto abbia risieduto in Italia, l’ufficio competente sia quello dell’ultima residenza nota in Italia.
Mentre, nel caso in cui gli eredi non siano a conoscenza dell’ultima residenza del defunto, gli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione presso l’Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.
Analizziamo ora il secondo punto, fattispecie per cui la dichiarazione di successione è presentata in Italia ma gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero privi di codice fiscale. E’ di primaria importanza capire come comportarsi poiché l’indicazione del codice fiscale degli eredi è fra i dati da indicare al fine della corretta presentazione della dichiarazione di successione. Infatti, l’omissione dello stesso comporta un errore bloccante al momento della trasmissione della dichiarazione.
Ha fatto chiarezza sul punto direttamente l‘Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 407 del 31/07/2023.
L’Agenzia ha chiarito come l’obbligo di indicazione del codice fiscale si intende adempiuto indicando, in vece dello stesso, i dati previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 605/1973, ossia:
* per quanto concerne le persone fisiche –> cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
* per quanto concerne i soggetti diversi dalle persone fisiche –> denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale.
Non spiega però come si possa presentare la successione utilizzando l’interpello 407 2023 cioè cittadini stranieri che hanno ereditato e vendono un immobile in italia. Possono fare la successione senza fare il codice fiscale italiano? se si quale è la procedura considerato che telematicamente è impossibile fare la successione?
Ritengo sia necessario richiedere il codice fiscale italiano.
Buongioro Notaio, apprezzando la sua cortesia le chiedo se aperta la successione ed accettata l’eredità in Italia ( cittadino italiano residente in Italia morto senza testamento in paese Europeo dove ha uno degli immobili ereditati ), se le controversie relative allo scioglimento della comunione ereditaria per la vendita delle quote dell’immobile “straniero” debbano essere poste all’attenzione del Giudice Italiano o di quello straniero? io ritengo italiana .Grazie
A mio parere presso l’autorità giudiziaria italiana, ma senza conoscere nel dettaglio la vicenda non posso dare un riscontro certo.
Nonna rumena, io italiana, devo fare una procura speciale per fare la successione, esiste un modello?
No, consiglio di chiedere al proprio Notaio di fiducia.
Salve, se gli eredi sono residenti all’estero (mentre il padre defunto era residente in Italia), a chi possono rivolgersi nel loro Paese (in questo caso la Svizzera) per ottenere l’atto notorio eredi?
Suggerisco di domandare ad un Notaio locale.
Buongiorno, mio marito ha ancora la cittadinanza norvegese ma siamo sposati da vent’anni e ha sempre vissuto con me in Italia con relativo codice fiscale etc nella stessa abitazione di proprieta’. Ora e’ in rsa, ha 98 anni. Cosa succedera’ con l’eredita? Ha tre figli avuti dal primo matrimonio che risiedono in norvegia, dal nostro matrimonio vista l’eta’ non sono nati eredi e la sua ex moglie e’ deceduta anni fa. Grazie per la Sua risposta.
Da quanto scrive a mio parere si applica la legge italiana e quindi in assenza di testamento Lei concorrerà all’eredità con i tre figli.
Buonasera, mia figlia cittadina italiana residente a Berlino, iscritta aire, e deceduta. L erede sarà suo figlio, minorenne, che decide di rifiutare, noi genitori faremo pure la rinuncia all eredità, ma visto l ammontare dei debiti, fino a quale grado di parentela lo stato tedesco può rivalersi sugli eredi?? Gli eredi abitano tutti in Italia ma tra Piemonte, Liguria e Sicilia
Grazie
In Italia è fino all’ottavo grado.
Condoglianze per la morte di Sua figlia.
Salve. vi scrivo per conto di mia zia. Lei e ‘venuta a mancare alcuni mesi fa. Era extraue. Il marito e’ residente in Italia. i due figli tra i legittimi eredi come il marito risiedono fuori. La dichiarazione di successione la fa il marito. I figli secondo la legge del paese extra ue hanno rinunciata la loro parte al favore del padre. In quest caso dovrebbe fare la dichiarazione cartacce?. La può fare direttamente Lui?. avendo tutti i documenti tradotti e legalizzati dal paese del provenienza della defunta ?. Grazie
La dichiarazione in Italia è telematica attualmente.
Per la trasmissione dei documenti deve chiedere riscontro a chi L’assisterà nel deposito della dichiarazione di successione.
Buongiorno, ho delle proprietà indivise, provenienti dai nonni paterni. Le linee ereditarie rimanenti, ad oggi, sono due : una derivata da mio padre ed una derivata da una zia (Maria) residente in Argentina che ha avuto due figli e che nel frattempo è deceduta. Dopo la morte di questa zia è deceduta anche l’ultima zia (Angela), residente in Italia e senza figli. Abbiamo provato a fare la successione per la zia argentina, ma il sistema ci chiede il C.F. dei figli che, malgrado le ripetute richieste, non sono riuscito ad avere . Come posso fare per queste successioni? Al momento non ho intenzione o richieste di vendita dei beni ereditati. Grazie
Suggerisco di prendere un appuntamento con l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate per una valutazione sul punto.
Salve dott. Cosenza. Scrivo per conto di mia zia. Lei ha sposato all’estero un italiano, si è trasferita insieme a lui in Italia ed ha subito fatto domanda di permesso di soggiorno. Purtroppo nel frattempo suo marito è venuto a mancare. La questura non rilascia permesso di soggiorno in quanto non ci sono i presupposti necessari. Ora lei si ritrova senza nemmeno condice fiscale e non può fare la successione ma essendo lei l’unica edere cosa occorre? Grazie mille.
Il codice fiscale può essere chiesto anche dallo straniero.
Buongiorno, Le scrivo per conto di mia madre, venuta a mancare l’anno scorso. Lei, cittadinanza italiana, vedova e da cinquant’anni residente in Germania, eredi per testamento siamo io e mia sorella, cittadinanze italiana e tedesca, residenti in Germania. In Germania l’eredità è superiore a 100.000 euro, fra l’altro un appartamento. In Italia solamente un conto corrente, poco più di 1.000 euro.
Siamo esonerati dall’obbligo di dichiarazione di successione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate?
Grazie mille in anticipo. G. P.
A mio avviso va dichiarato anche l’appartamento in Germania.