CERTIFICAZIONE ENERGETICA E MODIFICA SUBALTERNO

da | 28 Feb 2025 | immobiliare | 0 commenti

La certificazione energetica (ed in particolare l’attesto di prestazione energetica, noto con l’acronimo di APE) rappresenta un momento inevitabile quando si vende (o anche si loca) un immobile, come ho già avuto modo di illustrare in un contributo dedicato proprio a cosa sapere prima di comprare casa.

L’importanza (diciamolo: più formale ad ora che sostanziale) della certificazione energetica emerge fin dalle trattative, con l’obbligo di dotazione che già sussiste in sede di preliminare.

Capita però spesso che a seguito di una sanatoria edilizia o di un aggiornamento catastale al fine di risolvere difformità presenti nell’immobile vari il subalterno del bene oggetto di vendita. In questi casi la certificazione energetica che riporta il vecchio subalterno e che ha durata di dieci anni e quindi ancora non è scaduta è ancora valida o deve essere rifatta?

La risposta a questa domanda passa da una premessa: la normativa in materia di certificazione energetica è di derivazione comunitaria, ha un quadro nazionale ma si declina diversamente a livello regionale, quindi sul punto – anche se ormai vi è una certa convergenza e uniformità – è bene verificare la propria disciplina locale.

In particolare io voglio soffermarmi sulla normativa della Regione Emilia – Romagna, che rappresenta il contesto professionale nel quale per ovvi motivi opero maggiormente.

L’atto normativo di riferimento della Regione Emilia – Romagna in materia è la delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, oggetto di vari aggiornamenti e modifiche. Il punto di nostro interesse è contenuto negli art. 5.7 et 5.9, che riporto:

L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8.

Art. 5.7

“Ai sensi del punto 5.7 l’attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi.”

Art. 5.9

Dalla lettura delle norme di cui sopra pare evidente che l’aggiornamento dell’APE sia necessario e obbligatorio solo laddove gli interventi realizzati nell’immobile abbiano impattato sul profilo energetico.

In breve, nelle ipotesi di sanatoria per difformità edilizie o irregolarità catastali ove quindi non ci sono interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’immobile non è necessario produrre un nuovo APE.

Possiamo quindi evidenziare che anche laddove questi interventi conducano ad un nuovo subalterno (è il caso classico in cui si deposita una nuova planimetria con conseguente frazionamento in due distinti subalterni di un originario appartamento con cantina inizialmente accatastati unitamente) non sarà necessario procedere ad una nuova certificazione energetica.

In questi casi, tuttavia, è opportuno e sicuramente prudente un confronto con il tecnico che ha redatto la certificazione energetica per raccogliere la sua valutazione sul punto ed eventualmente farsi rilasciare una dichiarazione nella quale conferma che la variazione catastale intervenuta non incide sulla validità dell’APE originario.

Fabio Cosenza

Notaio

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