IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE E PRIMA CASA

da | 26 Apr 2025 | fisco, immobiliare | 0 commenti

In un recente articolo ho illustrato come la Corte di Cassazione abbia superato un precedente orientamento contrario dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo la possibilità di potere richiedere le agevolazioni prima casa anche in ipotesi di acquisto di un immobile collabente.

La notizia è di spunto per affrontare un altro tema sempre nell’ambito delle agevolazioni prima casa: mi riferisco, in particolare alla possibilità di richiedere tale regime fiscale di favore laddove si acquisti un immobile in corso di costruzione.

Sul punto – premetto – l’Agenzia delle Entrate si è già espressa favorevolmente, chiarendo infatti che:

L’agevolazione “prima casa” spetta anche nell’ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso” secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969.

Circolare del 12/08/2005 n. 38

Ciò che maggiormente interessa e su cui voglio focalizzare l’attenzione in questa sede non è tuttavia il riconoscimento di cui sopra – pacifico da ben venti anni – bensì un passaggio subito successivo del medesimo documento fiscale:

“[…] tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalita’ dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all’imposta di registro e’ di tre anni dalla registrazione dell’atto) (Cass. nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001, 8163/2002, 3604/2003)“.

Circolare del 12/08/2005 n. 38

In breve l’Agenzia delle Entrate precisa che al fine di potere usufruire delle agevolazioni prima casa quando si acquista un immobile in corso di costruzione è necessario (fermi restando tutti gli altri requisiti di legge) concludere i lavori di costruzione dell’immobile entro tre anni dall’acquisto.

Perché ritengo questo elemento temporale così imporante?

La mia opinione è infatti che lo stesso principio sia applicabile anche all’acquisto di un immobile collabente, per il quale – come sopra ricordato – ora è possibile (grazie alla Cassazione) chiedere le agevolazioni prima casa.

E’ evidente che da un punto di vista strutturale un immobile in corso di costruzione e uno collabente siano assimilabili e pertanto ritengo che il termine possa essere (pacificamente) il medesimo.

In breve, anche per chi acquista un immobile collabente invocando le agevolazioni prima casa il termine entro cui concludere i lavori di recupero dell’immobile è di tre anni dall’acquisto.

Fabio Cosenza

Notaio

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