Procura

La procura è un negozio unilaterale recettizio con cui si conferisce il potere di essere rappresentati. In breve la procura è lo strumento giuridico con cui si autorizza un altro soggetto (il procuratore) ad agire in proprio nome e conto. Il procuratore ha sempre la rappresentanza del conferente (colui che ha dato procura), cioé gli atti che compie in suo nome hanno direttamente effetto nei suoi confronti (e non in quelli del procuratore).

E’ bene distinguere la procura dal mandato. La prima – come visto – è un negozio unilaterale con cui si conferiscono poteri. Il mandato è invece un contratto con cui due soggetti si accordano affinché uno dei due (detto mandatario) compia una serie di atti per conto dell’altro (detto mandante). Mentre con la procura si conferisce sempre il potere di essere rappresentati (rappresentenza) ciò non è automatico con il mandato: il mandato può essere infatti senza rappresentanza, e in tale caso gli atti compiuti dal mandatario non hanno diretto effetto nei confronti del mandante.

Il mandato ha forma libera, cioé può essere concluso in ogni modo, anche oralmente. La procura deve invece avere necessariamente la forma dell’atto che il procuratore dovrà poi andare a concludere in nome e per conto del conferente. Per tutti gli atti per cui è obbligatorio l’intervento del Notaio (compravendite, mutui, etc..) anche la procura non potrà che essere notarile.

In base al contenuto della procura si distingue fra:

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SPECIALE

  • è conferita per una sola attività (es. comprare o vendere un immobile, un veicolo, etc..);
  • è rilasciata in unico esemplare al conferente e può essere utilizzata una sola volta;
  • deve essere allegata all’atto a cui si riferisce (es. all’atto di compravendita cui è relativa);
  • non è soggetta a registrazione.
A

GENERALE

  • ha per oggetto il compimento di tutte le attività (salvo limitazione) del conferente;
  • rimane in originale agli atti (nella Raccolta) del Notaio che la riceve;
  • il Notaio ne rilascia una o più copie autentiche in bollo in base alle esigenze dei clienti;
  • è soggetta a registrazione.

 

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PER PIU' AFFARI

  • è conferita per più attività, in genere collegate (ad es. tutte le pratiche di una successione);
  • rimane in originale agli atti (nella Raccolta) del Notaio che la riceve;
  • il Notaio ne rilascia una o più copie autentiche in bollo in base alle esigenze dei clientiM
  • è soggetta a registrazione.

INSTITORIA

  • è conferita all’institore, cioé colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa;
  • rimane in originale agli atti (nella Raccolta) del Notaio che la riceve;
  • serve a limitare i poteri dell’institore;
  • deve essere registrata ed iscritta nel Registro Imprese.

E per approfondire si segnala:

PROCURA STRANIERA ALLE LITI

In questo articolo si affronta il tema della procura speciale alle liti sottoscritta all’estero ma da utilizzare in Italia.

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PROCURA GENERALE E QUERELA

Il procuratore generale non può presentare una denuncia o una querela in nome e per conto del rappresentanto.

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PROCURA GENERALE E REVOCA

Non è possibile inserire in una procura generale una clausola di irrevocabilità; la procura generale è sempre revocabile.

PROCURA SPECIALE E GENERALE

Il video di “SESSANTA SECONDI: le risposte del Notaio Fabio Cosenza” che spiega la differenza fra procura speciale e generale.

PROCURA SPECIALE DALL'ESTERO

Un contributo che illustra quando e come si può utilizzare in Italia una procura speciale sottoscritta all’estero.

Per quanto riguarda l’utilizzo pratico di una procura è importante sapere che:

Copie

La procura generale può essere rilasciata in copia autentica in formato analogico o digitale.

Della procura speciale – che come indicato è rilasciata in originale al richiedente – si può estrarre copia informatica da inoltrare via email – in particolare in di casi necessità ed urgenza – al Notaio che ne ha necessità, senza attendere i tempi del servizio postale ordinario.

Procuratori

Si possono inserire uno o più procuratori, disciplinando espressamente la necessità di un esercizio congiunto e disgiunto del potere di rappresentanza conferito, anche con riferimento (nella procura generale) solo ad alcune categorie di atti.

In sede di sottoscrizione della procura innanzi al Notaio non è necessaria la presenza del procuratore ma occorre il solo conferente.

Revoca

La procura può essere revocata dal conferente, il quale tuttavia deve darne conoscenza ai terzi in modo che questi siano a conoscenza della circostanza.

 

Morte o incapacità del conferente

Se chi ha conferito la procura muore o diviene incapace la procura (sia speciale che generale) la stessa si estingue e pertanto non può più essere utilizzata.

E’ frequente il caso in cui figli o nipoti di persone anziane non più capaci di intendere o di volere richiedano (o utilizzino) procure generale rilasciate da queste ultime al fine di “agevolare” la gestione degli affari delle stesse. Questa prassi è giuridicamente illegittima e pericolosa (il procuratore che agisce, infatti, non ha il potere di farlo): in casi del genere è necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.

Scadenza

Una procura non ha una naturale scadenza: in breve se non previsto nell’atto con cui viene conferita la procura è sempre utilizzabile fino a morte, revoca o incapacità del conferente.