Patto di famiglia

Il patto di famiglia è lo strumento che consente all’imprenditore di gestire e pianificare già in vita il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo al discendente – che si sia dimostrato maggiormente idoneo alla gestione dell’impresa – l’azienda o le quote societarie, senza che un domani vi possano essere contestazioni in sede di eredità.

Si tratta di un contratto tra vivi stipulato per atto pubblico dal Notaio a pena di nullità, che richiede la necessaria partecipazione di coloro che sarebbero eredi legittimari (non escludibili) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore e produce un trasferimento in funzione successoria con natura divisionale dell’impresa. 

Le norme principali

Art. 768 bis e ss Codice Civil

Art. 3, comma 4 ter, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

 

In sede di stipula si determina e conviene pertanto:

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il trasferimento, a titolo definitivo, del controllo di tutta o parte dell’azienda o, alternativamente, della maggioranza delle partecipazioni sociali al discendente (e non il coniuge) che l’imprenditore ritiene più idoneo per la gestione dell’azienda

l’adesione alle condizioni economiche stabilite nel patto da parte di tutti i legittimari del disponente

la rinuncia dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni di controllo alla futura successione del disponente

il valore dell’azienda, o delle partecipazioni di controllo, oggetto di assegnazione con conseguente indicazione della somma da liquidare in compensazione di legittima calcolata sulla base di una perizia di stima allegata al patto; l’impresa deve essere valutata nel suo complesso, con perizia avente data certa in moddo da rispecchiare il valore creato dall’attività familiare fino al momento di efficacia del patto

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le modalità con cui verranno liquidate le somme in compensazione di legittima o l’eventuale rinuncia alle stesse da parte dei legittimari non assegnatari. I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell’azienda) sono imputati alle quote di legittima loro spettanti, considerandosi una sorta di anticipo sulla futura eredità

Possono essere oggetto di trasferimento l’azienda, in tutto o in parte, includendo quindi anche il trasferimento del controllo su un singolo ramo d’azienda, ma anche le quote sociali, di società di o persone o di capitali, in tutto o in parte, purchè in questo secondo caso, le quote trasferite assegnino o integrino il controllo nella società.

Si ritiene sia possibile l’attribuzione anche di partecipazioni che non integrano il controllo dell’azienda – in particolare con riferimento alle SRL – laddove sia finalizzata a garantire una continuità aziendale.

La tipologia dei diritti che possono essere oggetto del patto comprendono il diritto di proprietà, il diritto di usufrutto, ma anche la nuda proprietà con riserva di usufrutto.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali deve altresì avvenire “nel rispetto delle differenti tipologie societarie”: ecco quindi che, con riferimento alle società di persone, devono partecipare al patto anche tutti gli altri soci (art. 2252 c.c.), mentre per le società di capitali occorre prestare attenzione all’eventuale presenza in statuto di clausole di gradimento, prelazione o divieti di alienazione

Come in tutti i contratti – e il patto di famiglia è un contratto – ruolo centrale è quello dei “soggetti” che partecipano al patto: alcune precisazioni sono quindi necessarie.

Ai sensi dell’art. 768 quater, comma uno, occorre la presenza, oltre che dell’imprenditore disponente del discendente beneficiario, anche di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore (coniuge e discendenti).

Assegnatari possono essere solo i discendenti dell’imprenditore: il temine generico “discendenti” consente che gli assegnatari, oltre al figlio, siano anche quelli di grado ulteriore (nipote ex filio); è buona prassi fornire al notaio una copia del certificato dello stato di famiglia.

Non possono esseri beneficiari né il coniuge né fratelli o sorelle dell’imprenditore.

Ai sensi dell’art. 768 quater, comm due, “gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.“.

Il patto deve quindi prevedere che il discendente assegnatario compensi i non assegnatari con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (salvo loro rinuncia).

I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro.

La determinazione del valore dell’azienda o della partecipazione sociale (e del conseguente accordo liquidativo) è momento essenziale del patto: è la base per la liquidazione delle spettanze degli altri legittimari, calcolate in base alla quota di legittima di cui agli artt. 536 e seguenti del codice civile; la legge non richiede una perizia di stima, facendosi riferimento a valori convenzionali (essa però è sicuramente opportuna per una determinazione certa e precisa).

Il medesimo articolo prosegue affermando che: “I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;”, cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità.

Sì, e tale rinuncia è equiparabile alla liquidazione ai fini della stabilizzazione del patto, in quanto produce comunque il venir meno del diritto del legittimario non assegnatario di esperire l’azione di riduzione o di chiedere la collazione; il sacrificio del legittimario rinunziante riguarda solo la possibilità di agire, in natura, sui beni aziendali, ma non sull’ammontare delle sue spettanze; pertanto, il legittimario non assegnatario, nonostante abbia rinunziato alla liquidazione, non dovrà imputare ex se quanto astrattamente avrebbe avuto il diritto di ricevere sul valore del bene assegnato, e potrà agire in riduzione, sui beni restanti, per l’intera propria quota di legittima.

L’art. 768 quater, comma 4 c.c. prescrive, infine, che quanto ricevuto dai contraenti non può essere soggetto ad azione di collazione o di riduzione. Si ricorda brevemente che:

– la collazione è quell’istituto giuridico operante in sede di donazione per cui i donatari devono, in sede di successione, conferire alla massa ereditaria tutto quanto hanno ricevuto in vita dal defunto;

– l’azione di riduzione invece è un’azione giudiziaria con cui i legittimari possono ottenere giudizialmente la propria quota di legittima nel caso in cui questa sia stata lesa.

strumenti, questi, che possono evidentemente pregiudicare quanto stabilito nel patto.

Con il patto di famiglia, quindi, parte dei beni destinati a cadere in successione vengono sottratti alla devoluzione ereditaria.